La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, quando i genitori non sono coniugati tra loro, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
il comune di competenza è:
- il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale